Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto 
di lavoro del personale dipendente 
 
Dagli articoli 14 e 26 della Legge 20.03.75 n. 70 
all'articolo 64 della Legge 144/99 
 
Discriminazioni e inadempienze nel trattamento di quiescenza 
 
La truffa 
 

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IN SINTESI

  
1 -   Nella PREMESSA  (In illo tempore)si cerca di dare precisa collocazione all'argomento, illustrando il trattamento economico-previdenziale preesistente alla Legge 70/75. Chiarito che non esisteva nessuna differenza tra le norme dei vari Enti, compresi quelli successivamente disciolti,  si osserva che il personale degli stessi fu obbligatoriamente iscritto ad appositi  Fondi previdenziali integrativi ai quali, durante il rapporto di lavoro,  in aggiunta al normale contributo AGO/INPS, veniva versata una seconda contribuzione su tutte le voci retributive allora in atto, con conseguente  valutazione delle stesse agli effetti della misura della pensione integrativa, determinata attraverso un sistema di vasi comunicanti tra le prestazioni AGO e quelle integrative. Solo l'alterazione dei due imponibili contributivi mise in crisi il sistema e causò i guasti successivi. 
 
2 -   La mancata osservanza della LEGGE 70/75 (che avrebbe dovuto rappresentare la pietra miliare del riassetto definitivo del settore su basi unitarie ed introduceva criteri di onnicomprensività della retribuzione ed il congelamento dei Fondi) fu l'origine di pesanti squilibri nella liquidazione delle pensioni integrative e creò un processo perverso che portò alle attuali gravi ed ingiustificate discriminazioni, denunciate dallo stesso INPS. 
 
3 -  I generosi  RIMEDI  ad una situazione divenuta insostenibile furono adottati in modo frammentario, con provvedimenti amministrativi di ogni singolo Ente (elevati a rango di legge solo in un secondo tempo con l'art.64 della L. 144/99), che per loro natura escludevano una parte di lavoratori ed in particolare gli ex dipendenti di Enti disciolti, tra i quali i più colpiti sono i titolari di qualifiche medio-basse. Oltretutto con motivazioni surrettizie e, in ogni caso ignorando i criteri unitari sanciti dalla L. 70/75.  
 
4 -   Le CONSEGUENZE sono che, in contrasto con il dettato costituzionale, con pareri di Ministeri e INPS,  e, soprattutto, con lo spirito e la lettera della Legge 70/75, nei confronti  di soggetti ivi  individuati senza differenze e che nel corso dell'attività lavorativa hanno dovuto sottostare agli stessi oneri contributivi, vengono stabiliti tre diversi trattamenti, creando così all’interno di una stessa categoria un gruppo cui vengono riconosciuti diritti, un gruppo di “tacitati” ed un terzo gruppo (numericamente minore e di basse qualifiche)  di truffati.

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