Dalla Legge 70/75 all’art. 64 della Legge 144/99

 

INTERROGATIVI

 

Perché ad una piccola parte di ex dipendenti del parastato (circa tremila ultrasettantenni nel 1997), obbligati a versare  per oltre trent’anni un consistente contributo aggiuntivo,  non viene riconosciuta alcuna prestazione correlativa?

 

 Com’è stato possibile che,  nonostante la chiara e perentoria esclusione “di trattamenti economici accessori ovvero trattamenti integrativi relativi ai singoli enti o categorie di enti.”. disposto dall’art.  26 (3°comma)della L.70/75),  gli Organi vigilanti, abbiano consentito, già a partire dal 1979 tutto un fiorire nel tempo di indennità extra stipendio poi inglobate nel trattamento integrativo dei soli dipendenti degli Enti non soppressi?

 

Come mai con l'art. 18 del  Dlgs 21.4.1993 n. 124,  in palese contraddizione con l'obiettivo generale di quel provvedimento che ridimensionava la totalità dei trattamenti pensionistici, si è voluta  l'abrogazione del 2° comma dell'art. 14 della L. 70/75, rimovendo un  blocco che durava ormai da diciotto anni e consentendo il riscatto di periodi  pregressi, tanto osteggiato per altre categorie?

 

Considerato poi che le prestazioni vengono calcolate   riferendosi “alle stesse voci pensionabili del Fondo ...", quali voci retributive sono state prese in considerazione per esercitare tale benevolo riscatto? 

 

Come mai  nell’art. 64 della legge 144/99 è stato accolto il criterio discriminante   suggerito cinque anni prima dalla Segreteria della Direzione Generale INPS sotto forma di proposta  di emendamento all’art. 12 comma 6 del D.d.L. n. 1365/C?   (*)

 

In conformità a quale principio, nelle more della discussione della legge, l’INPS ha potuto adottare  la delibera INPS 593/96  contenente tale criterio e renderla immediatamente operativa oltre tre anni prima della sua esplicitazione nella citata legge 144/99?

 

Come mai, in uno stato che si dice di diritto ma è privo di norme per tutela collettiva (class action), nella stessa legge 144/99 è stato introdotto il “divieto di estensione di decisioni giurisdizionali nella materia del pubblico impiego” (art. 24) in netto contrasto con il contemporaneo parere della Corte di  Cassazione (sentenza 6170/98(**))?

 

     Cosa ha indotto l’INPS a denunciare in data 23 febbraio 1995 un “insostenibile situazione” venutasi a creare con l’applicazione di una legge (art. 15 L. 23.12.95 n. 724) pubblicata due mesi prima tralasciando per l’occasione quanto aveva sempre sostenuto, per poi riprenderlo in seguito, e cioè che  "...originariamente (anni 1969/1971) il raffronto della pensione integrativa con quella dovuta dall'AGO si effettuava in presenza di basi imponibili e pensionabili pressoché omogenee, mentre nel tempo è molto spesso venuta meno a causa dello scostamento assai rilevante  che si è verificato tra le due basi..."(preambolo alla delibera n. 593/96)?

 

Per quale motivo il concetto di "raffronto... non già dell'intera pensione dell'AGO, ma della sola quota di quest'ultima   riferita alle stesse voci pensionabili del Fondo ...", introdotto sempre a decorrere dal 1.1.95 dalla  stessa delibera, debba essere applicato solo ai dipendenti in servizio al 1.1.95 e non a quelli degli enti disciolti, regolati dalla stessa legge (70/75)?

 

Perché, una volta acquisito quel principio, con la medesima delibera si è ritenuto  di "…assicurare comunque al dipendente una  integrazione annua minima...", "..non inferiore alla misura del trattamento minimo di pensione nell'assicurazione generale obbligatoria aumentato del 25%, per 40 anni di servizio utile"  sempre escludendo dal riconoscimento i pensionati degli Enti disciolti?

 

Come mai la Ragioneria Generale dello Stato ha lasciato cadere la segnalazione 17802 del 5.11.97 del Collegio Sindacale dell’INPS circa talune “perplessità” concernenti il fondo interno degli impiegati dell’INPS?

 

 

 

Per quale ragione dal disegno di legge 4050 (XIII legisl.)  “L'articolo 7... è stato depurato dall'impegno governativo, assunto in risposta ad un'interrogazione parlamentare dell'aprile 1997, e riguardante i fondi integrativi dei dipendenti degli enti parastatali  disciolti”?  (***)         

 

Com’é possibile che i proponenti (Onn. Ciampi, Treu, Bassanini, Costa) nel 1998 (DdL 3593 – XIII legisl.)  affermino assenza  di costi per operazioni per le quali un anno prima (11 settembre 1997) in Parlamento il Sottosegretario On. Pizzinato, nella risposta all’interrogazione 5.00954, ne aveva sostenuto l'inattuabilità, proprio in funzione dei costi eccessivi?

 

Perché, superato quell’ostacolo per la stragrande maggioranza della categoria - 60.000 dipendenti - , ci si ostina a voler dimenticare ancora una volta l’esiguo numero degli orfani degli Enti soppressi (ormai molto meno di 3.000)?

Qual è la vera remora che non fa trovare il poco tempo ed i modestissimi  fondi necessari a  risolvere un problema di onestà e, a questo punto, di pudore, che  in termini monetari rappresenta una piccolissima frazione di quanto accumulato anche con i proventi di quella seconda contribuzione (oltre ai contanti  passati nelle casse INPS: un attivo di 252 miliardi valore 1980!), furono realizzati immobili per migliaia di miliardi (tra cui le sedi INAM!), la maggior parte dei quali  ceduti senza alcuna contropartita al SSN e alle Regioni  o che, per quelli rimasti, vengono posti in vendita?

Come mai si trova  1 miliardo di euro l’anno per finanziare il fondo ex INPDAI, i cui assicurati hanno sempre versato contributi sensibilmente inferiori e percepiscono prestazioni molto superiori rispetto agli ex parastatali degli Enti disciolti, mentre  si trova difficoltà anche solo a vagliare i diritti di questi?

E rimanendo  nell’ambito della categoria, come mai e in che modo si sono trovate migliaia di miliardi non solo per eliminare lo “scostamento” aggiungendovi per di più la garanzia di un  minimo anche per quelli originariamente esclusi,  ma addirittura per concedere agli stessi generosi "trattamenti aggiuntivi",  come p.e. l'assicurazione complementare sanitaria, il cui solo costo complessivo supera certamente quello degli importi depredati ai discriminati?

Molti altri interrogativi si agitano nelle menti dei pochi superstiti dei 3000 depennati nel 1997 (quanti saranno ora?) ma, per carità di Patria è bene smettere! Tanto si conosce già la risposta: un OSTILE SILENZIO

(a cura di  www.pariastato.it/index.htm) ========================================================================================================================================================

(*)  INPS: proposta (44249720 del 14.10.1994) di emendamento all’art. 12 comma 6 del D.D.L. n. 1365/C  (misure di razionalizzazione della finanza pubblica) del seguente tenore: “Al comma 6 dopo le parole “20 marzo 1975, n. 70.” aggiungere il seguente periodo: “Per tali dipendenti, a decorrere dal 1 gennaio 1995, la contribuzione dovuta al fondo integrativo è calcolata sulle stesse voci retributive assoggettate a contribuzione nell’assicurazione generale obbligatoria, ivi compresa l’indennità integrativa speciale.  Quest’ultima continua ad essere corrisposta a carico dell’amministrazione, limitatamente alle pensioni in essere al 31 dicembre 1994 e alle pensioni di riversibilità ad esse riferite, in aggiunta al trattamento pensionistico nella misura in atto alla predetta data fatte salve le perequazioni al costo della vita.”

(**) sentenza di Cassazione  (6170/98) – Estratto:  Appare logico, che gli ex dipendenti INAM, andati in pensione prima della soppressione di tale ente, prendano a riferimento, ai fini del sistema perequativo di cui al citato art. 30, i loro pari grado in servizio presso l’INPS; beneficiando sia dei miglioramenti che, attribuiti al c.d. parastato, riguardino anche i dipendenti dell’INPS, sia dei miglioramenti (quale quello di cui all’art.13 della legge n. 88 del 1989) che riguardino i soli dipendenti dell’INPS ( e quelli dell’INAIL)”

Camera deputati, Commissione XI, Giovedì 25 settembre 1997- On Pampo: “L'articolo 7... è stato depurato dall'impegno governativo, assunto in risposta ad un'interrogazione parlamentare dell'aprile 1997, e riguardante i fondi integrativi dei dipendenti degli enti parastatali  disciolti? Non si comprende il motivo del mancato inserimento di tali enti nell'ambito di efficacia della disposizione: si tratta di una sperequazione che riguarderà circa 3 mila dipendenti.  In conclusione ritiene che il provvedimento sia piuttosto disomogeneo ed ispirato all'esigenza di favorire interessi di categorie ben determinate.)