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LA LEGGE 70/75
2.01
-
La Legge n. 70 del 20.03.75
(che avrebbe dovuto rappresentare la pietra miliare del "riassetto" definitivo del settore, nata per porvi ordine e continuamente richiamata in tutti i provvedimenti successivi) identifica in apposito elenco tutti gli Enti ad essa soggetti
(All.1)
stabilisce che, sotto l’insegna della chiarezza retributiva, ai dipendenti di
tutti
gli Enti elencati sia riservato lo stesso trattamento economico (
art.26 — all.5
)
con
perentoria esclusione “
di
trattamenti economici accessori
ovvero trattamenti integrativi relativi ai singoli enti o categorie di enti
(3°comma). Contemporaneamente disponeva
(art.14)
il congelamento dei fondi di pensione integrativa dell’AGO per il personale in servizio alla data di entrata in vigore “…
finché non sarà provveduto con apposito provvedimento di legge al riordinamento con
criteri unitari
del trattamento pensionistico del personale degli enti contemplati"
(all.5)
Mai Legge fu tanto disattesa!
2.02
- Senza una logica apparente ed in
contraddizione
con l'obiettivo generale di un provvedimento che gettava le basi per il ridimensionamento dei trattamenti pensionistici della generalità dei lavoratori,
grazie ad un codicillo
(art.18, punto 9 -all.6)
del Dlgs n.124, 21.4.93
si è semplicemente disposta
l'abrogazione
del sopraccitato
2° comma dell'art.14,
rimuovendo un
blocco che
durava ormai da diciotto anni,
ammettendo
così
al trattamento integrativo,
con tanto di
privilegiato
riscatto
quel personale che, assunto dopo il 1975,. secondo la norma abrogata
già ne era escluso
!
.
2.03
- Anche sul piano della retribuzione
venne ben presto infranto il tassativo principio di onnicomprensività
(v.
p.2.01)
e si cominciò a reintrodurre voci salariali extrastipendio, tanto che nel successivo decennio contrattuale (1979/1990) nel trattamento del personale degli enti parastatali non disciolti (alcuni nel frattempo furono soppressi in attuazione della riforma sanitaria) fu tutto un fiorire di quote di salario accessorie
..aventi carattere fisso e ricorrente"
(così espressamente riconosciute anche dall'art. 21 del DPR 43/90).
2.04
-
Si trattò in effetti del puro e semplice restauro
, a volte neppure con il pudore di definizioni differenti, di quelle voci retributive già presenti nel trattamento economico precedente al "conglobamento"
(p.1.01;1.02).
Proprio di quelle che con il principio dell' "onnicomprensività", quella legge avrebbe voluto evitare il ripristino.
2.05
- Interpretazioni rigidamente letterali dei regolamenti dei Fondi (stavolta non tempestivamente aggiornati in simmetria con le modifiche salariali, come avvenne per il "
conglobamento -p.1.05)
non consentirono, nonostante l’evidente corrispondenza con le preesistenti, di valutare come "retribuzione" le voci via via introdotte a dispetto della legge
2.06
- Successe così che, una non trascurabile quota del salario di fatto non fu più considerata pensionabile utile agli effetti della pensione integrativa, erodendo sistematicamente fino ad annullare quel trattamento che, con l'art. 14
(p.2.01)
, la legge avrebbe voluto conservare.
2.07
- Infatti si venne a creare un divario tra "retribuzione reale" e quella presa a base per il calcolo della pensione con la conseguenza che
il conteggio si fa
disonesto
fino al punto che
il 100%
, che dovrebbe rappresentare la base pensionabile complessiva dopo 40 anni di servizio,
diventa sensibilmente inferiore all'80
% calcolato dall'AGO/INPS. Viene così alterato anzi, specie per le qualifiche medio-basse, annullato il fine primario dei Fondi fino al paradosso che, dopo 35 anni di duplice versamento contributivo, già all'inizio del trattamento di quiescenza la
"pensione complessiva annua è inferiore alla pensione INPS " (all.7).
2.08
-
Già nel 1985
l'INPS (cui nel luglio 1981, in conseguenza della soppressione degli Enti mutualistici a seguito della riforma sanitaria, venne affidata la gestione dei Fondi degli Enti disciolti), riferendosi ai pensionati dei Fondi integrativi ammetteva che
"gli interessati fruiscono di trattamenti non solo profondamente meno favorevoli di quello riconosciuto agli altri…..
(nota INPS 2307834
del 5.12.1985
ai Ministeri Lavoro e Tesoro)
2.09
- Più recentemente, lo stesso INPS afferma che
* "… a fronte della contribuzione ricevuta
, nella maggioranza dei casi non viene erogata alcuna prestazione
" e che "..
oltre il 50% degli iscritti ai Fondi integrativi... non beneficerà di prestazioni correlate alla contribuzione versata"
(nota INPS INPDAP e INAIL
n.2860587 del 23.02,95 al Ministero del Lavoro pag.2 e 3
)
"...
originariamente
(anni 1969/1971
) il raffronto della pensione integrativa con quella dovuta dall'AGO si effettuava in presenza di basi imponibili e pensionabili pressoché omogenee, mentre
nel tempo
è molto spesso venuta meno a causa dello
scostamento assai rilevante
che si è verificato
tra le due basi
...";
e sostenendo l'esigenza che
"...il trattamento integrativo possa essere opportunamente determinato procedendo al raffronto... non già dell'intera pensione dell'AGO, ma della sola quota di quest'ultima riferita alle stesse voci pensionabili del Fondo …
(
preambolo alla delibera n. 593/96 — estr. all. 10
).
Era necessario correre ai ripari
!
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