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2- LA LEGGE 70/75  
 
2.01 - La Legge n. 70 del 20.03.75 (che avrebbe dovuto rappresentare la pietra miliare del "riassetto" definitivo del   settore,  nata per porvi ordine e continuamente richiamata in tutti i  provvedimenti successivi) identifica in apposito elenco tutti gli Enti ad essa soggetti (All.1) stabilisce che, sotto l’insegna della chiarezza retributiva, ai dipendenti di tutti gli Enti elencati sia riservato lo stesso trattamento economico (art.26 — all.5) con perentoria esclusione “di trattamenti economici accessori ovvero trattamenti integrativi relativi ai singoli enti o categorie di enti (3°comma). Contemporaneamente disponeva (art.14) il congelamento dei fondi di pensione integrativa dell’AGO per il personale in servizio alla data di entrata in vigore “…finché non sarà provveduto con apposito provvedimento di legge al riordinamento con criteri unitari del trattamento pensionistico del personale degli enti contemplati" (all.5)  
 
        Mai Legge fu tanto disattesa! 
 
2.02 - Senza una logica apparente ed in contraddizione con l'obiettivo generale di un  provvedimento che gettava le basi per il ridimensionamento dei trattamenti pensionistici della generalità dei lavoratori, grazie ad un codicillo (art.18, punto 9 -all.6) del Dlgs n.124, 21.4.93  si è semplicemente disposta  l'abrogazione del sopraccitato 2° comma dell'art.14, rimuovendo un  blocco che durava ormai da diciotto anni, ammettendo così al trattamento integrativo, con tanto di privilegiato riscatto quel personale che, assunto dopo il 1975,. secondo la norma abrogata già ne era escluso! .  
 
2.03 - Anche sul piano della retribuzione venne ben presto infranto il tassativo principio di onnicomprensività (v. p.2.01) e si cominciò   a   reintrodurre   voci   salariali   extrastipendio, tanto  che nel successivo decennio contrattuale (1979/1990) nel trattamento del personale degli enti parastatali non disciolti (alcuni nel frattempo furono soppressi in attuazione della riforma sanitaria) fu tutto un fiorire  di quote di salario accessorie  ..aventi   carattere   fisso   e   ricorrente" (così espressamente  riconosciute  anche  dall'art.  21  del DPR 43/90). 
 
2.04 - Si trattò in effetti del puro e semplice restauro, a volte neppure con il pudore di definizioni differenti, di  quelle voci retributive già presenti nel trattamento economico precedente al "conglobamento" (p.1.01;1.02).  Proprio di quelle che con il principio dell' "onnicomprensività", quella   legge avrebbe voluto evitare il ripristino. 
 
2.05  - Interpretazioni rigidamente letterali dei regolamenti dei Fondi (stavolta non tempestivamente aggiornati in simmetria con le modifiche salariali, come avvenne per il "conglobamento -p.1.05)  non consentirono, nonostante l’evidente corrispondenza con le preesistenti, di  valutare come "retribuzione"  le voci via via introdotte a dispetto della legge  
 
2.06 - Successe così che, una non trascurabile quota del salario di fatto non fu più considerata  pensionabile utile agli effetti della pensione integrativa, erodendo sistematicamente fino ad annullare quel trattamento che, con l'art. 14 (p.2.01),  la legge avrebbe voluto  conservare. 
 
2.07  - Infatti si venne a creare un   divario tra  "retribuzione reale" e quella presa a base per il calcolo della pensione con la conseguenza  che il conteggio si fa disonesto  fino al punto che il 100%, che dovrebbe rappresentare la base pensionabile   complessiva dopo 40 anni di servizio, diventa sensibilmente inferiore all'80% calcolato dall'AGO/INPS.  Viene così alterato anzi, specie per le qualifiche medio-basse, annullato il fine  primario dei Fondi fino  al paradosso che, dopo 35 anni di duplice versamento contributivo, già all'inizio del trattamento di quiescenza la  "pensione complessiva annua  è  inferiore alla pensione INPS " (all.7). 
2.08 - Già nel 1985 l'INPS (cui nel luglio 1981, in conseguenza della soppressione degli Enti mutualistici a seguito della  riforma sanitaria,  venne affidata la gestione dei Fondi degli Enti disciolti), riferendosi ai pensionati dei Fondi integrativi ammetteva che "gli interessati fruiscono di trattamenti non  solo  profondamente  meno favorevoli di quello  riconosciuto  agli  altri….. (nota INPS 2307834 del 5.12.1985 ai Ministeri Lavoro e Tesoro)
2.09 - Più recentemente, lo stesso INPS afferma che  
 
*   "… a  fronte  della contribuzione ricevuta,  nella  maggioranza  dei  casi  non  viene erogata alcuna  prestazione" e che  "..oltre   il   50%   degli  iscritti  ai  Fondi integrativi... non beneficerà di prestazioni correlate alla contribuzione versata"   (nota  INPS INPDAP e INAIL n.2860587 del 23.02,95 al  Ministero del Lavoro  pag.2 e 3) 
  • "...originariamente (anni 1969/1971) il raffronto della pensione integrativa con quella dovuta dall'AGO si effettuava in presenza di basi imponibili e pensionabili pressoché omogenee, mentre nel tempo è molto spesso venuta meno a causa dello scostamento assai rilevante  che si è verificato tra le due basi...";  e sostenendo l'esigenza che "...il trattamento integrativo possa essere opportunamente determinato procedendo al raffronto... non già dell'intera pensione dell'AGO, ma della sola quota di quest'ultima   riferita alle stesse voci pensionabili del Fondo … (preambolo alla delibera n. 593/96 — estr. all. 10). 
  •  
  • Era necessario correre ai ripari !                                                     »