HOME

1 - PREMESSA  

 
1.01   - Prima dell'avvento della Legge 70/75 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente) la retribuzione dei dipendenti degli Enti interessati,  compresi quelli successivamente  disciolti (all.1), è sempre stata composta da diverse voci:  stipendio e relativi aumenti periodici; -indennità  di caro vita e relative quote complementari;  premio giornaliero di presenza -protrazione orario  13.a mensilità;   gratificazione annuale di merito;  indennità  speciale per il personale sanitario;   altre indennità  (assegni di sede, compenso straordinario  forfetario, ecc.). 
 
1.02   - A decorrere dal luglio 1962, con un'operazione chiamata "Conglobamento" (primo tentativo nazionale di  razionalizzazione del sistema retributivo), vennero accorpate nello stipendio quasi tutte le preesistenti voci (salvo alcuni compensi marginali legati alla carica o alla professionalità) e l'indennità di carovita fu sostituita  con una quota percentuale  della retribuzione, destinata  a revisione periodica (all.2 comma 21 e 22). 
 
1.03   - Come parte integrante del trattamento economico presso ciascun Ente ma con regolamenti uguali, vennero istituiti,  con iscrizione obbligatoria di tutti i dipendenti, appositi Fondi che avrebbero  dovuto garantire prestazioni  integrative di quelle dell'INPS mediante il versamento di una seconda contribuzione, su tutte le voci retributive  (compresa persino l'indennità di caro vita, esclusi solo i compensi per prestazioni straordinarie, assoggettati alla sola AGO)  in aggiunta al normale contributo AGO/INPS, (parte a carico dell'Ente e parte del dipendente) (all.3).)  
 
1.04   - L'integrazione (fino al 100% della retribuzione del pari grado in servizio in presenza di 40 anni di attività o in misura proporzionalmente  inferiore in caso di anzianità  minori) si raggiungeva   mediante una "Pensione integrativa" avente  la funzione di   mantenere costante nel  tempo il rapporto tra  "retribuzione" e pensione  totale.  Di fronte ad un aumento della quota  AGO/INPS diminuiva di pari importo quella "Integrativa" che sarebbe poi aumentata in presenza di eventuali miglioramenti salariali del  personale in servizio. 
 
1.05  - Tale  sistema di  vasi comunicanti, aggiornato nel 1969 (i regolamenti dei fondi vennero modificati onde trasfondervi i criteri di "conglobamento" di cui al punto 1.02) ha funzionato senza   avvertibili    intoppi  fino a quando non venne alterata la perfetta corrispondenza tra l'imponibile contributivo AGO/INPS  e quello dei Fondi. 
 
1.06 - Dal  01.01.67 (all.4), su invito dei Ministeri vigilanti, fu disposta la sostituzione della quota percentuale, di cui al punto 1.02, con l'Indennità   Integrativa  Speciale" (IIS: Legge  27.05.59  n.  324  e  successive modificazioni) per legge  a carico diretto dei singoli Enti datori di lavoro, sottratta a  ogni potere "contrattuale",  e, normalmente, esclusa da qualsiasi contributo. 

1.07   - Solo per il  parastato l'IIS, pur rimanendo da quella data esclusa dall'imponibile per i Fondi integrativi,  fu, invece, sottoposta alla contribuzione AGO/INPS. Ciò oltre che rappresentare un aggravio contributivo per i dipendenti rispetto a tutte le altre categorie del pubblico impiego,  incominciò ad alterare la perfetta identità tra la retribuzione considerata ai fini delle prestazioni INPS e quella utile per i Fondi integrativi, con le prime conseguenze negative sull'effettiva funzione integrativa dei fondi. Unico caso in cui una maggiorazione di contributo si traduce in una diminuzione delle prestazioni 
                                                                                                                                    »